Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2008, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica iscritti nelle unità previsionali di base «oneri comuni» e «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
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3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.